certificazione di parità di genere - proroga delle domande di esonero contributivo – INPS, messaggio 3 aprile 2023, n. 1269

L’INPS ha disposto il differimento al 30 aprile 2023 del termine di presentazione delle domande di esonero contributivo previsto dall’articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 163 per i datori di lavoro del settore privato in possesso della certificazione di parità di genere (cfr. nostra circolare n. 467 del 2022).

Con riferimento alle modalità di compilazione delle richieste, l’istituto chiarisce che i soggetti interessati devono indicare la retribuzione media mensile globale e non quella del singolo lavoratore.

Qualora fossero già state inviate richieste di riconoscimento dell’esonero nelle quali sia stata indicata una retribuzione media non coerente, i soggetti interessati, entro il 30 aprile 2023, potranno procedere con la correzione delle istanze, previa rinuncia a quelle erronee, e al successivo invio di una nuova richiesta contenente l’esatta stima della retribuzione mensile. La retribuzione media mensile da indicare nell’istanza online deve essere stimata per l’intero periodo di durata della certificazione.

All’esito della elaborazione delle istanze, a ciascun contribuente sarà data comunicazione dell’importo autorizzato con nota in calce al modulo di istanza online presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni”.

L’esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa. Per i periodi di durata inferiori al mese, l’esonero sarà riconosciuto solo per frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni.

Per i datori di lavoro del settore privato che abbiano conseguito la certificazione della parità di genere dopo il 31 dicembre 2022, l’INPS fornirà successive apposite indicazioni, anche alla luce degli esiti della prima fase applicativa dell’esonero

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