decreti aiuti e aiuti-ter - indennità lavoratori autonomi e professionisti senza partita IVA - domande di accesso – INPS, circolare 16 marzo 2023, n. 30

L’INPS ha fornito le istruzioni (allegate) per l’accesso all’indennità una tantum da parte dei lavoratori autonomi e professionisti non titolari di partita IVA, ricompresi dal decreto interministeriale 7 dicembre 2022 (cfr. nostra circolare n. 19 del 2023) tra i beneficiari dell’indennità disciplinata dal decreto aiuti (articolo 33, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50) e dal decreto aiuti-ter (articolo 20, decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144).

destinatari

Lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS nonché professionisti iscritti agli enti privati gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, non titolari di partita IVA (inizialmente esclusi dalla platea dei beneficiari, per effetto del decreto interministeriale 19 agosto 2022), tra cui:

  • lavoratori iscritti alla gestione artigiani;
  • lavoratori iscritti alla gestione commercianti;
  • lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, e imprenditori agricoli professionali iscritti alla predetta gestione;
  • pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n.250;
  • liberi professionisti iscritti alla gestione separata (quali soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

In relazione ai coadiuvanti e coadiutori del titolare con partita IVA o socio di società (artigiani, commercianti, agricoli), nonché ai soci di società o ai componenti degli studi associati, l’INPS ha chiarito che gli stessi rientrano tra i destinatari del primo decreto attuativo dell’indennità in parola (articolo 2, decreto interministeriale 19 agosto 2022), per i quali il termine di presentazione della domanda era stato fissato al 30 novembre 2022.

misura e requisiti

Di seguito, si riportano i requisiti previsti per la fruizione dell’indennità in parola da parte dei lavoratori autonomi e professionisti senza partita IVA:

  • nel periodo d’imposta 2021, aver percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro (indennità pari 200 euro) oppure un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro (indennità pari 350 euro);
  • essere già iscritti alla gestione autonoma dell’INPS, con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022;
  • attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;
  • avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità;
  • non essere titolari di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
  • non essere percettori delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto aiuti.

L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali; inoltre, non può essere ceduta, sequestrata o pignorata ed è corrisposta una sola volta. Non è, altresì, riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.

domanda di accesso

I lavoratori autonomi e professionisti non titolari di partita IVA, iscritti alle gestioni previdenziali INPS, anche se contemporaneamente iscritti ad uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, sono tenuti a presentare domanda telematica all’istituto, entro il prossimo 30 aprile 2023, mediante:

  • portale web INPS, sezione -> “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, cui accedere tramite i seguenti canali: SPID di livello 2 o superiore; carta di identità elettronica 3.0 (CIE); carta nazionale dei servizi (CNS);
  • contact center multicanale (numero verde 803164 o numero 06 164164);
  • istituti di patronato.

In sede di presentazione della domanda, l’interessato dovrà dichiarare:

  • di essere lavoratore autonomo / libero professionista;
  • di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti al 18 maggio 2022;
  • di non essere percettore delle indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto aiuti;
  • di non avere percepito, nell’anno di imposta 2021, un reddito complessivo superiore a 20.000 euro o, alternativamente, a 35.000 euro;
  • di essere iscritto, al 18 maggio 2022, ad una delle gestioni previdenziali dell’INPS e, solo in caso di iscrizione a più enti previdenziali, di non avere presentato domanda per l’accesso all’indennità una tantum ad altra forma.

erogazione dell’indennità

L’INPS provvede ad erogare l’indennità in base all’ordine cronologico delle domande presentate e accolte nonché nel rispetto delle risorse stanziate e quantificate in 28 milioni di euro, bloccando ulteriori concessioni in caso scostamenti prospettici.

Documenti allegati:

  • -