disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare – decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 9 marzo 2023, ha approvato un decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare.

Di seguito sono riassunte le principali indicazioni contenute nel provvedimento (allegato).

nuove modalità di programmazione dei flussi di ingresso

Le quote di cittadini stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato saranno definite non più solo per un anno ma per un triennio (2023-2025), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere – tra gli altri – delle commissioni parlamentari competenti.

In via preferenziale, le quote saranno assegnate ai lavoratori di stati che promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche sui rischi per l’incolumità personale derivanti dall’inserimento in traffici migratori irregolari.

modifiche alle norme sui titoli di ingresso e di soggiorno per lavoro subordinato

Si semplifica l’avvio del rapporto di lavoro degli stranieri con aziende italiane e si accelera la procedura di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale.

programmi di formazione

Sono previsti ingressi fuori quota per cittadini stranieri che abbiano superato, nel paese di origine, i corsi di formazione riconosciuti dall’Italia, che saranno promossi dal Ministero del lavoro.

durata del permesso di soggiorno rinnovato

I rinnovi del permesso di soggiorno rilasciato per lavoro a tempo indeterminato, per lavoro autonomo o per ricongiungimento familiare avranno durata massima di tre anni, anziché due come previsto in precedenza.

inasprimento delle pene per reati connessi all’immigrazione clandestina

Si introduce il nuovo reato di “morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina”, che prevede pene:

- da 10 a 20 anni per lesioni gravi o gravissime a una o più persone;

- da 15 a 24 anni per morte di una persona;

- da 20 a 30 anni per la morte di più persone.

espulsioni e ricorsi

Si elimina la necessità di convalida del giudice di pace per l’esecuzione dei decreti di espulsione disposti a seguito di condanna.

protezione speciale

È modificata la definizione di protezione speciale per evitare interpretazioni che portino a un improprio ampliamento della fattispecie. Con una norma transitoria si prevede che la nuova disciplina operi dall’entrata in vigore del decreto-legge.

centri per migranti

Si introducono norme per il commissariamento della gestione dei centri governativi per l’accoglienza o il trattenimento degli stranieri, e comunque per farne proseguire il funzionamento.

Si prevede la facoltà, in sede di individuazione, acquisizione o ampliamento dei centri di permanenza per i rimpatri (CPR), di derogare al codice dei contratti pubblici, consentendo una maggiore speditezza nello svolgimento delle procedure. L’efficacia della deroga è limitata fino al 31 dicembre 2025.

È fatto, comunque, salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione

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