medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria – Ministero del lavoro, interpello 14 marzo 2023, n. 2

medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria – Ministero del lavoro, interpello 14 marzo 2023, n. 2

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del lavoro ha pubblicato un interpello (allegato) con il quale ha chiarito se il combinato disposto degli articoli 25, c. 1, lett. a), 18, c.1, lett. a) e 29, c. 1, del testo unico della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) determini l’obbligo per il datore di lavoro di procedere alla nomina preventiva del medico competente al fine del suo coinvolgimento nella valutazione dei rischi, anche nelle situazioni in cui la valutazione dei rischi non abbia evidenziato l’obbligo di sorveglianza sanitaria.

In particolare, la Commissione ha considerato che:

  • l’articolo 18 del decreto legislativo n. 81 (“Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”), al c. 1, lett. a), pone, in capo al datore di lavoro che esercita le attività di cui all’articolo 3 del citato decreto (e ai dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite), l’obbligo di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso;
  • l’articolo 25 del decreto legislativo n. 81 (“Obblighi del medico competente”), al c. 1, lett. a) stabilisce che il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale;
  • l’articolo 29 del decreto legislativo n. 81 (“Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi”), al c. 1, prevede che il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, c. 1, lett. a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41;
  • l’articolo 41 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (“Sorveglianza sanitaria”), al c. 1, prevede che la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.

Sulla scorta di tali considerazioni, la Commissione ha ritenuto che la sorveglianza sanitaria debba essere ricondotta nell’alveo del suddetto articolo 41 e che, ai sensi dell’articolo18, c. 1, lett. a) del decreto legislativo n. 81 del 2008, la nomina del medico competente sia obbligatoria per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria solo nei casi previsti dall’articolo 41 del citato decreto e che, pertanto, il medico competente collabori, se nominato, alla valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, c. 1, lett. a) del decreto legislativo n. 81.

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