riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie - indicazioni – INAIL, circolare 30 marzo 2023, n. 12

L’articolo 1, c. 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto - dal 1° gennaio 2014 - la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nelle more dell'aggiornamento delle relative tariffe.

La riduzione non si applica ai premi assicurativi ordinari e speciali per i quali è intervenuto l’aggiornamento delle relative tariffe, vale a dire le tariffe approvate con i decreti interministeriali 27 febbraio 2019 e quelle approvate con il decreto interministeriale 6 settembre 2022.

Per l’anno 2023 la riduzione dei premi e contributi in oggetto, pari al 15,17%, si applica, tra gli altri, ai premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro; ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93

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