variazione dei tassi di differimento e dilazione – INPS, circolare 20 marzo 2023, n. 31 – INAIL, circolare 20 marzo 2023, n. 10

Facendo seguito a quanto comunicato con le nostre circolari n. 449 e n. 451 del 2022, si informa che l’INPS e l’INAIL hanno comunicato un’ulteriore variazione dell’interesse di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché alla misura delle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi e premi (cfr. allegati). Tale variazione consegue alla decisione di politica monetaria del 16 marzo 2023 assunta dalla Banca centrale europea, con la quale è stato innalzato di 50 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex tasso ufficiale di riferimento) che, a decorrere dal 22 marzo 2023, è pari al 3,50%.

Di seguito sono riepilogati gli adeguamenti dei tassi di interesse e le nuove decorrenze:

regolarizzazione rateale dei debiti per contributi / premi assicurativi e accessori nonché sanzioni civili

  • tasso annuo del 9,50%
  • si applica alle rateazioni presentate a decorrere dal 22 marzo 2023
  • se il differimento riguarda il termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di marzo 2023

rateazioni in corso (piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore)

nessuna variazione

sanzioni civili per:

  • mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;
  • evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, con denuncia della situazione debitoria effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento e sempreché il versamento sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa;
  • mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, purché il versamento sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori

in tutte le ipotesi si applica un tasso pari all’9% a decorrere dal 22 marzo 2023

sanzioni civili in misura ridotta nelle ipotesi di assoggettamento a procedure concorsuali

  • tasso legale del 5% in caso di mancato o ritardato versamento dei contributi/premi;
  • tasso del 7% in caso di evasione

tenuto conto che la variazione al 5% in ragione d’anno del saggio di interesse legale è stata fissata con il decreto del 13 dicembre 2022 del MEF, a decorrere dal 1° gennaio 2023, tali misure hanno già trovato applicazione dalla medesima data del 1° gennaio 2023

Documenti allegati:

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